Trib. Padova- Int. fin.- Nullità della clausola di deroga alla competenza per territorio e nozione di “collocamento”.

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Data di riferimento: 
28/02/2011

Tribunale Padova, 28 febbraio 2011 - - Est. Caterina Zambotto.

Intermediazione finanziaria - Foro del consumatore - Clausola di deroga della competenza per territorio - Nullità per mancanza di specifica trattativa tra le parti - Applicazione dei principi generali di competenza per territorio nei contratti tra professionista e consumatore.

Intermediazione finanziaria - Art. 30 TUF - Collocamento - Nozione - Trasferimento in genere all'investitore di strumenti finanziari.

Benchè l'art. 46, lett. d) d.lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo), esclude dalla applicazione delle disposizioni della Sezione I, i contratti relativi a strumenti finanziari, deve essere dichiarata nulla ai sensi degli artt. 33 e 34 del d.lgs. citato la clausola di deroga alla competenza territoriale che non abbia formato oggetto di specifica trattativa tra le parti, con la conseguenza che troverà comunque applicazione il principio generale in materia di contratti tra professionista e consumatore secondo il quale sarà competente il giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il termine "collocamento" di cui all'art. 30 del TUF deve intendersi riferito al negozio giuridico con il quale l'operatore o l'intermediario finanziario trasferiscono all'investitore un determinato strumento finanziario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Giovanni Franchi

(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]