Tribunale di Treviso – Procedibilità, nonostante il disposto dell'art. 83 del TUB, della domanda di un debitore di cancellazione della segnalazione del suo nominativo fatta da Veneto Banca in l.c.a. alla Centrale Rischi Interbancaria.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 15/05/2019 - 16:08Tribunale Ordinario di Treviso, Sez. III, 21 giugno 2018 – Giudice Andrea Valerio Cambi.
Veneto Banca in liquidazione coatta amministrativa - Segnalazione di un nominativo alla Centrale Rischi Interbancaria – Illegittimità dell'iniziativa - Domanda di accertamento del debitore – Inammissibilità alla luce dell'art. 83 del TUB – Esclusione – Divieto da ritenersi circoscritto alle pretese di tipo patrimoniale – Procedibilità dell'azione.
Il criterio legittimante la deroga legislativa al generale potere per chiunque di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, come riconosciuto dall’art. 24 della Carta Costituzionale, è quello della c.d. fungibilità tra i mezzi di tutela: in tanto si potrà porre un freno al diritto di azione garantito dall’art. 24 Cost. in quanto la legge appronti rimedi almeno equipollenti sotto il profilo economico – funzionale. Secondo questa condivisibile prospettazione, dovrebbero intendersi improcedibili soltanto le azioni che possano trovare comunque un valido surrogato nelle insinuazioni previste dalla legge. Diversamente opinando, un’interpretazione rigida e letterale dell’art. 83, terzo comma, del TUB, il quale, senza alcuna precisazione o puntualizzazione, fa divieto di promuovere o proseguire "alcuna azione" nei confronti degli istituti bancari in liquidazione, si risolverebbe in una palese violazione dell’art. 3, dell’art. 24 e dell’art. 111 Cost., ma anche e soprattutto dell’art. 6 CEDU, profilo questo che esporrebbe lo Stato (ed i suoi giudici) a responsabilità per violazione diretta della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo [nello specifico, il tribunale ha pertanto considerato procedibile nei confronti di Veneto Banca in liquidazione coatta amministrativa la domanda di un debitore di accertamento dell'illegittimità della segnazlazione del suo nominativo alla Centrale Rischi Interbancaria e di cancellazione di detta segnalazione, non dovendosi ritenere tale domanda illegittima ai sensi della summenzionata disposizione del TUB in quanto non inscindibilmente connessa a pretese di tipo patrimoniale]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)