Corte di Cassazione (10046/2023) - Fallimento del preponente nel contratto di agenzia ed applicabilità della regola generale di sospensione stabilita dall’art. 72, comma 1, L. fall.
Inserito da Francesco Gabassi il Ven, 12/05/2023 - 11:20Cass., Sez. Lav., 14 aprile 2023, n. 10046, Pres. Raimondi, Est. Patti
Fallimento del preponente nel contratto di agenzia - Rapporto di agenzia pendente - Regola generale di sospensione stabilita dall’art. 72, comma 1, L. fall. - Applicabilità - Fondamento.
Nel caso di fallimento del preponente, al contratto di agenzia pendente si applica, in assenza di una disciplina specifica, la regola generale di sospensione stabilita dall'art. 72, comma 1, e non l'art. 78, vigente ratione temporis, L. fall. - il quale, peraltro, prevede lo scioglimento del contratto per il fallimento del mandatario, non anche del mandante -, non essendo possibile assimilare tipologicamente il rapporto di agenzia a quello di mandato alla luce dei caratteri distintivi del primo, dati dalla continuità e stabilità dell'attività dell'agente. Massima Ufficiale
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29192.pdf [2]
[Cfr in questa rivista anche Tribunale Prato, 18 gennaio 2012 -https://www.unijuris.it/node/1299/edit [3] ]