Corte di Cassazione - Concordato preventivo - Liquidazione del compenso al commissario giudiziale.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
16/06/2010

Cassazione civile, sez. I , 16 giugno 2010, n. 14581 - Pres. Panebianco - Rel., est. Didone.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Organi - Commissario Giudiziale - Compenso - Liquidazione ex art. 5 del d.m. n. 570 del 1992 - Attività cessata prima dell'omologazione - Liquidazione inferiore ai minimi stabiliti - Ammissibilità - Potere discrezionale del tribunale fallimentare.

In tema di liquidazione del compenso al commissario giudiziale del concordato preventivo, l'art. 5, comma quarto, del d.m. 28 luglio 1992, n. 570, nello stabilire che, qualora il commissario cessi dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni, il compenso è liquidato, secondo i criteri fissati, "tenuto conto dell'opera prestata", attribuisce al giudice il potere discrezionale di liquidare un compenso inferiore ai minimi risultanti dall'applicazione dei criteri fissati dal primo comma della norma in commento, nel caso in cui il commissario stesso non svolga la sua attività per l'intero corso della procedura, sia per effetto della sua sostituzione, sia perché non venga completata la procedura medesima. (massima ufficiale)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: