Corte d'Appello di Milano - Concordato preventivo e cancellazione delle ipoteche.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
14/01/2011

Appello Milano, 14 gennaio 2011 - - Pres., est. Carla Romana Raineri.

Concordato preventivo - Esecuzione del concordato - Cancellazione delle ipoteche - Mancato richiamo all'articolo 136 L.F. - Irrilevanza.

Obbligazioni - Decadenza dal beneficio del termine - Termine individuato nell'esecuzione del concordato - Inapplicabilità.

Nonostante l'articolo 185, legge fallimentare non richiami espressamente il terzo comma dell'articolo 136, si deve ritenere che il giudice delegato debba ordinare lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche non altrimenti conseguibili, salvo quelle la cui cancellazione sia resa necessaria dall'esigenza di liquidare i beni per soddisfare i creditori concorrenti sotto la vigilanza del commissario giudiziale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Lo stato di insolvenza che caratterizza la società che richiede l'accesso alla procedura di concordato preventivo non può costituire presupposto per l'applicazione della disposizione sulla decadenza dal beneficio del termine di cui all'articolo 1186 c.c. qualora il termine per l'adempimento sia stato dalle parti individuato nella chiusura del concordato, procedura questa che, per definizione, comporta il riconoscimento dello stato di insolvenza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Corte Appello Milano 14 gennaio 2011.pdf378.63 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]