Tribunale di Udine – Istanza di fallimento e accordo di ristrutturazione: rapporti tra procedure.

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Data di riferimento: 
02/08/2012

Tribunale di Udine, 2 agosto 2012 - Rel. dott. Pellizzoni

Ove sia stata proposta istanza di fallimento di un'impresa, il Tribunale solo dopo il deposito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti potrebbe, previa riunione delle due procedure, procedere ad una valutazione dell' idoneità dell'accordo a rimuovere lo stato di insolvenza, con conseguente eventuale archiviazione dell'istanza di fallimento. (Nella specie il Tribunale ha dichiarato il fallimento dell'impresa, considerato che per il perfezionamento dell'accordo di ristrutturazione mancava il consenso di un ente creditizio il quale aveva sottoposto il proprio assenso alla condizione che "il Tribunale non accogliesse l'istanza di fallimento avanzata dalla Procura della Repubblica", così invertendo l'iter logico di esame delle istanze). (dott.ssa Giulia Gabassi)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]