C. Appello Napoli - Provvedimenti cautelari emessi in sede prefallimentare e non reclamabilità ex art. 669 terdecies c.p.c..

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Data di riferimento: 
17/04/2013

Appello Napoli, 17 aprile 2013 - Pres. Frallicciardi - Est. Celentano.

Procedimento prefallimentare - Provvedimenti cautelari o conservativi del tribunale - Reclamo ai sensi dell'articolo 669 terdecies c.p.c. - Esclusione.

Procedimento cautelare - Provvedimenti cautelari emessi dal tribunale in composizione collegiale - Reclamo - Competenza di altra sezione del medesimo tribunale o del tribunale più vicino.

I provvedimenti cautelari o conservativi adottati dal tribunale nel corso del procedimento fallimentare ai sensi dell'articolo 15, comma 8, L.F. non possono essere impugnati con lo strumento del reclamo di cui all'articolo 669 terdecies c.p.c. La disciplina dei provvedimenti cautelari in sede fallimentare è, infatti, incompatibile con quella del procedimento cautelare uniforme e, in particolare, con quella del reclamo cautelare di cui al citato articolo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il reclamo avverso i provvedimenti di natura cautelare emessi da un tribunale in composizione collegiale deve essere proposto ad altra sezione del medesimo tribunale o, in mancanza, al tribunale più vicino, il quale dovrà decidere il reclamo sempre in composizione collegiale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani

(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]