Trib. Cosenza - L'obbligo di integrale pagamento dell'Iva vige solo nei concordati che prevedono la transazione fiscale.

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Data di riferimento: 
29/05/2013

Tribunale Cosenza 29 maggio 2013 - Pres. Lento - Est. Francesca Goggiamani.

Concordato preventivo - Concordato preventivo senza transazione fiscale - Pagamento integrale di iva e ritenute - Necessità - Esclusione.

La prescrizione del pagamento per intero di iva e ritenute previsto dall'art. 182 ter l.f. per il concordato preventivo con transazione fiscale non è applicabile al concordato preventivo senza transazione fiscale per ragioni letterali, sistematiche e costituzionali: da un lato, infatti, è regola non introdotta tra i requisiti generali del concordato preventivo ed eccezionale in quanto derogante alla regola cardine del rispetto dell'ordine dei privilegi e dall'altro lato la sua applicazione estensiva contrasterebbe con i principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza in quanto non prevista anche per il fallimento, per il concordato fallimentare e per le procedure esecutive individuali (eccezion fatta per quelle con ricorso all'istituto del sovra-indebitamento) ed in quanto renderebbe inammissibili tutti i concordati per i quali l'imprenditore non possiede moneta per il pagamento dei creditori privilegiati sino alla diciannovesima posizione dell'art. 2778 c.c.. (Francesca Goggiamani) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata) 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]