Tribunale di Monza – Tempistiche di pagamento nel concordato preventivo con continuità aziendale

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Data di riferimento: 
11/06/2013

Tribunale di Monza, 11 giugno 2013 – Pres. Paluchowski, Est. Buratti.

Concordato preventivo con continuità aziendale – Affitto di azienda – Previsione della successiva cessione dell’azienda all’affittuario – Necessità.

Concordato preventivo con continuità aziendale – Moratoria ex art. 186 bis, comma 2, lett. c), LF – Deroga al limite  temporale secondo il sistema delle maggioranze ai sensi dell’art. 177 LF – Impossibilità – Specifiche pattuizioni su base individuale oppure accordo fuori dalla sede giurisdizionale ex art. 182 bis LF – Necessità.

Concordato preventivo con continuità aziendale – Piano di pagamenti dalle tempistiche eccessivamente dilatate – Sindacato di convenienza del risultato economico – Impossibilità – Rapporto sinallagmatico tra soddisfacimento dei creditori e risoluzione della crisi – Causa concreta della proposta – Insussistenza.

Concordato preventivo con continuità aziendale – Piano di pagamenti dalle tempistiche eccessivamente dilatate – Finalità del legislatore di introdurre misure alternative alla crisi – Non rispondenza – Strumento alternativo – Accordo privatistico con pagamento integrale dei dissenzienti.

Il contratto di affitto d’azienda è compatibile con lo strumento del concordato preventivo con continuità aziendale quando è propedeutico alla successiva cessione dell’azienda funzionante all’affittuario, cessione che deve essere già prevista come obbligatoria nella proposta di concordato, perché solo a tali condizioni si rientra pienamente nell’ipotesi prevista dall’art. 168 bis LF. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

Il limite temporale della moratoria stabilito dall’art. 186 bis, comma 2, lett. c), LF non può essere superato attraverso la formazione del consenso sulla proposta concordataria secondo il sistema delle maggioranze di cui all’art. 177 LF, e può essere derogato solo attraverso il ricorso a specifiche pattuizioni da stipulare su base individuale con ciascuno dei creditori privilegiati coinvolti (che dovranno essere allegate alla domanda di concordato) ovvero mediante il meccanismo di cui all’art. 182 bis LF che modula l’accordo fuori dalla sede giurisdizionale. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

Una proposta concordataria in continuità aziendale che si basi su un piano industriale di pagamenti dalle tempistiche eccessivamente dilatate sfugge a qualsivoglia sindacato di convenienza del risultato economico conseguibile dai creditori, e pertanto non può reputarsi conveniente in radice per nessuna categoria di essi, perché una simile soluzione stravolge il principio dell’equo bilanciamento tra le ragioni di tutela della continuità dell’impresa ed il sacrificio esigibile dai creditori, dal momento che il costo del salvataggio dell’impresa verrebbe riversato integralmente a carico di questi ultimi. In altre parole, non si realizzerebbe il rapporto sinallagmatico peculiare della procedura di concordato tra soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un lato, e risoluzione della crisi con esdebitazione dell’imprenditore, dall’altro, facendo in tal modo venir meno la causa concreta della proposta. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

Una proposta di concordato con continuità aziendale volta a dilazionare in un periodo di tempo eccessivamente lungo il pagamento dei creditori non risponde alle finalità che si è posto il legislatore nell’introdurre misure alternative per la composizione degli effetti della crisi delle imprese, comportando la conseguenza di mettere a rischio il sistema economico stesso che si è voluto preservare ed incentivare. A ben vedere, ove la risoluzione della crisi debba involvere un periodo di tempo molto lungo, in presenza di scenari complessi e in un grave contesto a livello internazionale, lo strumento utilizzabile non è quello del ricorso a una procedura su base pattizia ove la minoranza dei creditori subisce il sostanziale esproprio dei suoi diritti attraverso il meccanismo di formazione del consenso con voto a maggioranza, bensì un accordo privatistico cui si associ il pagamento integrale dei dissenzienti. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]