Tribunale di Milano – Ultratardiva e condizione di invalidità del creditore ricevente la comunicazione di cui all’art. 92 l.f.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
12/12/2012

 

Tribunale Milano 12 dicembre 2012 - - Pres., est. Ciampi.

 

Domanda ultratardiva – Creditore ricorrente in condizioni di salute impeditive della comprensione del contenuto dell’avviso ex art. 92 l.f. – Ritardo non imputabile – Sussistenza. 

 

Il ritardo nella presentazione della domanda di ammissione allo stato passivo da parte del creditore che abbia provato di versare in condizioni di salute impeditive della comprensione del contenuto dell’avviso di cui all’art. 92 l.f. deve ritenersi non imputabile all’istante ex art. 101 u.c. l.f.. (Francesco Gabassi - riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Milano 12 dicembre 2012.pdf161.24 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]