Tribunale di Reggio Emilia - Vincolo di destinazione ex articolo 2645 ter c.c. a favore dell’impresa in concordato e sindacato del tribunale in sede di omologa.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
27/01/2014

Tribunale Reggio Emilia 27 gennaio 2014 - Pres. Rosaria Savastano - Est. Fanticini.

Concordato preventivo – Limiti del controllo del tribunale. Questione sollevata d’ufficio in sede di omologa.

 Concordato preventivo - Vincolo di destinazione ex articolo 2645 ter c.c. a favore dell’impresa in concordato – Controllo di legalità del tribunale – parametri.

Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (segnatamente, Cass., Sez. Un., 23/1/2013, n. 1521) “il controllo di legittimità del giudice si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione” del concordato preventivo. Perciò, il controllo di “fattibilità giuridica” del concordato spettante al Tribunale non è escluso – nella fase di omologazione – né dalla precedente apertura della procedura disposta con decreto del Collegio, né dall’intervenuta approvazione da parte dei creditori (che riguarda i diversi aspetti della “convenienza della proposta” e della “probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti”). Rientra dunque certamente, nell’ambito del detto controllo, una delibazione in ordine all’impossibilità giuridica di dare esecuzione (sia pure parziale) alla proposta di concordato, ovvero la rilevazione del dato, se emergente “prima facie”, da cui poter desumere l’inidoneità della proposta a soddisfare in qualche misura i diversi crediti rappresentati, nel rispetto dei termini di adempimento previsti (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

La costituzione di un vincolo di destinazione irrevocabile ai sensi dell’art. 2645 ter c.c. a favore della massa dei creditori della società in concordato destinando la piena proprietà di un immobile alla liquidazione dei crediti vantati dai creditori medesimi in misura proporzionale alle rispettive ragioni creditorie, va esaminata dal tribunale, nell’ambito del controllo di legalità sui singoli atti in cui si articola la procedura, tenendo conto che è aperto – in dottrina e in giurisprudenza – il dibattito sulla portata dell’art. 2645-ter c.c. e, in particolare, sull’ammissibilità del “negozio di destinazione puro” (la cui causa è insita nella “volontà destinatoria” del costituente sorretta da meritevolezza), sulla possibilità di strutturare il negozio come atto unilaterale, sulla effettiva meritevolezza degli interessi perseguiti (la norma richiama l’evanescente formulazione dell’art. 1322 c.c.), sulle modalità di trascrizione del vincolo, sulla sua modificabilità/revocabilità da parte del costituente e che a queste problematiche si aggiungono quelle attinenti all’interferenza tra i vincoli di destinazione e le regole delle procedure concorsuali. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]