Tribunale di Padova – Concordato preventivo: irrilevanza ex art. 173 L.F. di fatti fraudolenti non segnalati ma desumibili dalla documentazione allegata alla proposta.

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Data di riferimento: 
22/10/2013

Tribunale di Padova, 22 ottobre 2013 – Pres. Rel. Santinello.

Concordato preventivo – Atti fraudolenti – Obbligo di trasmissione dei dati alla Procura – Rilevanza penale ex art. 236 L.F. – Sussistenza.

Concordato preventivo – Atti fraudolenti – Fatti desumibili dalla documentazione allegata alla proposta – Requisito dell’“occultamento” – Insussistenza – Art. 173 L.F. – Inapplicabilità.

Nell’ambito della valutazione per l’ammissione al concordato preventivo, in ordine a fatti che evidenziano profili “fraudolenti”, non debitamente evidenziati neppure nella relazione del professionista ex art. 161, comma 3, L.F., il Tribunale ha l’obbligo di trasmettere i relativi dati alla Procura della Repubblica per gli accertamenti di propria competenza, anche ai sensi dell’art. 236 L.F. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

Non possono considerarsi “fraudolenti” ex art. 173 L.F. quei fatti che, seppure non debitamente evidenziati né nel ricorso né nella relazione dell’attestatore, sono desumibili dalla documentazione allegata alla proposta e quindi non possono dirsi “occultati”. Tuttavia, per i loro eventuali aspetti penali, può essere disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per quanto di competenza, nonché al fine di informare e richiamare l’attenzione dei creditori per ogni opportuna valutazione. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]