Tribunale di Benevento – Transazione fiscale ex art. 182-ter l. fall.: intangibilità dell’ammontare dell’imposta e ammissibilità della dilazione del pagamento.

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Data di riferimento: 
23/04/2014

Tribunale di Benevento, 23 aprile 2014, Pres. Rel. Monteleone.

Transazione fiscale – Concordato preventivo – Art. 182-ter l. fall. – Pagamento per intero dell’IVA – Dilazione del pagamento – Crediti privilegiati.

Art. 182-ter l. fall. – Norma eccezionale – Natura procedurale – Ambito di applicazione limitato alla transazione fiscale – Divieto di interpretazione estensiva.

Transazione fiscale – Fase endoconcorsuale  - Procedura di concordato preventivo – Art. 160 l. fall. – Voto dell’amministrazione finanziaria – Effetti dell’omologazione.

Art. 182-ter l. fall. – Crediti muniti di prelazione – Soddisfacimento parziale – Crediti di grado successivo – Alterazione dell’ordine dei privilegi - Assente.

IVA – Imposta armonizzata a livello comunitario – Regole del concorso – Falcidia – Perseguimento di interessi meritevoli di tutela – Patrimonio del debitore incapiente – Soddisfacimento integrale del credito IVA – Non necessario.

Il debitore che intende proporre una transazione fiscale nell’ambito del concordato preventivo, deve pagare per intero l’IVA, seppure in modo dilazionato, e può pagare in misura inferiore tutti gli altri privilegi anche poziori con ordine di privilegio più alto, nella consapevolezza che trattasi di un’eccezione imposta dalla legge. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

La disposizione contenuta nell’art. 182-ter l. fall., la quale prescrive l’obbligo dell’integrale pagamento dell’IVA è una norma eccezionale ma non sostanziale ed il suo ambito di applicazione è limitato all’istituto della transazione fiscale. Pertanto, non è possibile estendere il divieto della falcidia del credito IVA di cui all’art. 182-ter cit. al caso in cui il debitore non abbia inteso ricorrere a predetta procedura, in quanto si tratterebbe di un’interpretazione estensiva non consentita per difetto di eadem ratio e per contrasto con la lettera della legge. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

La transazione fiscale non costituisce un accordo autonomo, ma deve essere inserita nel piano di cui all'art. 160 l. fall. e costituisce una fase endoconcorsuale che si chiude con l'adesione o il diniego alla proposta di concordato preventivo mediante espressione di voto dell'amministrazione finanziaria che resta, comunque, soggetta alle sorti del concordato medesimo e ne subisce gli effetti obbligatori e remissori conseguenti all'omologazione. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

La disposizione di cui all’art. 182-ter l. fall. (nel prevedere che il credito pur munito di prelazione possa non essere soddisfatto per intero, purché in modo non deteriore rispetto a quello del grado successivo, presupponendo che si passi alla soddisfazione del grado successivo anche senza il totale soddisfacimento del credito anteriore) non altera l’ordine dei privilegi in senso stretto, ma rappresenta una deroga al principio per il quale finché vi sono beni sui quali soddisfare il credito di rango più elevato non è possibile procedere al soddisfacimento dei creditori successivi. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

Per quanto concerne il rilievo che l'IVA è un’imposta armonizzata a livello comunitario, i vincoli comunitari relativi alla stessa non impediscono che l'IVA sia soggetta alle regole del concorso e che subisca falcidia quando ciò sia giustificato dal perseguimento di interessi meritevoli di tutela. Pertanto, se il patrimonio del debitore è conformato in modo tale da risultare non capiente per la soddisfazione del credito IVA, nessuna disposizione transnazionale potrà mai imporre il soddisfacimento integrale perché questo dipende dalla consistenza del patrimonio. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]