Tribunale di Trento – Concordato con riserva, società in liquidazione e natura mista del concordato.

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Data di riferimento: 
19/06/2014

 

Tribunale di Trento, Sez. Fall., 19 giugno 2014, Pres. Giuliani, Rel. Attanasio.

 

Concordato con riserva – Art. 161, comma 6, l. fall. – Società in liquidazione – Prosecuzione dell’attività – Art. 2487 cod. civ. – Limiti – Revoca dello stato di liquidazione – Art. 2487-ter. - Riduzione del capitale sociale – Assolvimento  di tale obbligo - Sospensione ex art. 186 sexies l.fall. -   Necessaria previsione nella proposta del successivo assolvimento.

 

Concordato con riserva – Pagamento dei creditori – Crediti prededucibili – Crediti privilegiati – Crediti chirografari  – Ordine delle cause di prelazione – Violazione – Tempistica di pagamento -  Crediti privilegiati – Dilazione massima.

 

Concordato con riserva – Natura mista – Concordato in continuità – Concordato liquidatorio – Percentuale di soddisfacimento dei crediti chirografari.

 

In sede di ricorso ex art. 161, comma 6, l. fall., nel caso in cui la società proponente sia una società in liquidazione, la prospettata prosecuzione dell’attività, pur se consistente nella sola gestione di due impianti fotovoltaici, esorbita dai limiti stabiliti dall’art. 2487 cod. civ., richiedendo pertanto la revoca dello stato di liquidazione ai sensi dell’art. 2487-ter cod. civ.

 

Qualora a seguito della revoca dello stato di liquidazione si rendesse necessario provvedere agli adempimenti di cui agli artt. 2447, 2482 bis e 2482 ter, la cui obbligatorietà è sospesa, a mente dell'art. 182 sexies L.F. soltanto nel periodo compreso fra la presentazione della domanda di concordato e l'omologa, occorrerà che la proposta preveda l'assolvimento di tali obblighi per il periodo successivo. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

 

Il fatto che la società debitrice che presenta domanda di concordato con riserva prospetti il pagamento dei crediti prededucibili nel corso dei primi due anni di esecuzione della proposta e quello dei creditori privilegiati e chirografari nel corso dell’intera durata del piano integra una violazione dell’ordine delle cause di prelazione sotto il profilo della tempistica di pagamento, giacché i crediti chirografari verrebbero pagati, in parte, ancor prima dell’integrale soddisfacimento di crediti ad essi antergati; inoltre, i creditori privilegiati verrebbero pagati con una dilazione ben maggiore di quella di un anno prevista dall’art. 186-bis l. fall., entro il quale la stessa deve necessariamente essere contenuta affinché possa operare l’esclusione di tali creditori dal diritto di voto e perché possa elidersi la questione concernente la necessità di un loro autonomo declassamento. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

 

La natura mista del concordato in parte in continuità e in parte liquidatorio importa la necessità che la percentuale di soddisfacimento dei crediti chirografari sia prevista non in funzione meramente descrittiva, come possibile in ipotesi di cessio bonorum, ma, quanto meno per la parte di tali crediti destinata ad essere soddisfatta con i proventi della prosecuzione dell’attività, in maniera vincolante. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

 Provvedimento tratto dalla rivista Fallimentiesocietà.it .

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