Corte d’Appello di Trieste – Trascrizione di domanda di esecuzione in forma specifica di preliminare proprio e fallimento.

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Data di riferimento: 
11/12/2014

 Corte d’Appello di Trieste 11 dicembre 2014 – Pres. rel. dott. Alberto Da Rin.

Contratto preliminare proprio - Art. 72 l.f. - Esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. – Inammissibilità.

Trascrizione domanda giudiziale – Effetto prenotativo – Limiti nel fallimento.

Nei confronti del curatore non può essere pronunciata la sentenza costitutiva che produca gli effetti del contratto non concluso sia in considerazione del fatto che il fallimento immobilizza il patrimonio sia in considerazione del fatto che  il curatore è terzo rispetto alle parti. La sopravvenienza del fallimento consente al curatore di ottenere una pronuncia di rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica e di optare per lo scioglimento del contratto anche in presenza della trascrizione della domanda giudiziale e dell’avvenuto pagamento del prezzo (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).

L’effetto prenotativo della trascrizione ha valore solo per le sentenze dichiarative e non può valere per quelle costitutive in relazione alla facoltà di scelta del curatore, che trova il solo limite nel giudicato. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).

 Si veda in questo sito la richiamata Cassazione civile  sez. II  05/05/2014 numero: 9619

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]