Corte di Cassazione (12332/2023) – Fallimento del conduttore di immobile: non è prededucibile, in sede di accertamento del passivo, il credito risarcitorio, spettante al locatore, per danni arrecati al bene dal fallito, allorché in bonis.

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Data di riferimento: 
09/05/2023

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 maggio 2023, n. 12332 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Paola Vella.

Locazione di bene immobile - Fallimento del conduttore – Stato passivo – Danni arrecati a quel bene prima del fallimento – Locatore – Credito risarcitorio – Diritto all'ammissione al passivo in prededuzione – Esclusione – Fondamento.

In tema di accertamento del passivo, il credito risarcitorio per danni cagionati all’immobile locato anteriormente al fallimento non è assistito da prededuzione, non potendo dalla prosecuzione ex lege del contratto di locazione immobiliare derivare a carico della massa dei creditori un pregiudizio riconducibile ad una condotta posta in essere dal conduttore fallito quando era ancora in bonis, e dovendosi tener conto della previsione dell’art. 111, comma 2, L. fall., che indica come prededucibili i soli crediti così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in funzione ovvero in occasione della procedura concorsuale. (Massima Ufficiale)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-9-maggio-2023-n-123...

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29245.pdf

[In tema  di rapporti pendenti nel fallimento e di subentro ai sensi dell'art. 74 L.F. del curatore anche  nei contratti a esecuzione continuata o periodica, come sospesi ai sensi dell'art. 72, comma 1, L.F., e di conseguente obbligo, in tal caso, di pagamento anche del prezzo delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati, con conseguente attribuzione di natura prededucibile anche ai crediti maturati ante fallimento, cfr. in questa rivista, con riferimento ai contratti pendenti nell'amministrazione straordinaria: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 maggio 2022, n. 16650 https://www.unijuris.it/node/6346 e, viceversa, in tema di non prededucibilità di tali crediti, nei casi di prosecuzione automatica del rapporto che, dunque, escluda la facoltà per il curatore di decidere se proseguirlo o meno, e quindi di prededucibilità riconoscibile eventualmente , in caso di subentro, solo al termine dell'esercizio provvisorio, momento in cui ex art 104, ultimo comma, L.F. anche l'art. 74 L.F. trova applicazione: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 25 settembre 2017 n. 22274 https://www.unijuris.it/node/3665.

Al riguardo di quelle ipotesi che prevedono come possibile la prededucibilità anche dei crediti pregressi, occorre, ad avviso della Corte, tener conto che lo stesso art. 72, comma 1, L.F. fa espressamente "salve le diverse disposizioni" della medesima sezione IV in cui è inserito, che integrano perciò una disciplina speciale, destinata a prevalere, e che  tra di esse è  ricompreso l'art. 80 L.F., che infatti regolamenta in modo differente il contratto di locazione di immobili. In particolare, infatti, così sottolinea la Corte, in caso di fallimento del conduttore, il comma 3 dell'art. 80 L.F. non contempla la sospensione del contratto di locazione, in attesa della scelta del curatore di subentrare o sciogliersi, ma, presupponendo implicitamente la sua prosecuzione automatica, dispone che il curatore può in qualunque tempo recedere dal contratto", sicché l'opzione consentita all'organo fallimentare si riduce alla sola facoltà di recesso, cui corrisponde l'obbligo di versare al locatore un equo indennizzo per l'anticipata cessazione del contratto (che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati); indennizzo che ai sensi del comma 4 di detto articolo  è soddisfatto in prededuzione, ai sensi dell'art. 111, n. 1 L.F. (e con il privilegio ex art. 2764 c.c.), ma che; in quanto collegato all'anticipato recesso del curatore, non è onnicomprensivo, e dunque non attiene al profilo della restituzione del bene e delle eventuali opere di ripristino ad esso prodromiche, essendo solo "inteso, come tale, a dare riscontro e riparo alla minore durata del rapporto rispetto alle previsioni stabilite nel contesto del programma contrattuale” - cfr. in tal senso in questa rivista: Cassazione civile, sez. I, 08 Novembre 2019, n. 28961  https://www.unijuris.it/node/4951 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 24 settembre 2020, n. 20041 https://www.unijuris.it/node/5382)].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: