Corte di Cassazione (28961/2019) – Fallimento del conduttore e determinazione dell'indennizzo nell’ipotesi in cui il curatore receda dal contratto di locazione.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 19/12/2019 - 16:04
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Data di riferimento:
08/11/2019
Cassazione civile, sez. I, 08 Novembre 2019, n. 28961. Pres. Didone. Est. Dolmetta.
Fallimento del conduttore - Recesso dal contratto di locazione di immobile da parte del curatore - Determinazione dell’indennizzo – Competenza.
In caso di fallimento del conduttore di immobile, quando il curatore esercita la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto di locazione, ai sensi dell'art. 80, comma 3, l.fall., al locatore spetta un equo indennizzo, il cui importo non è disponibile da parte dell'autonomia dei privati, dovendo essere sempre determinato discrezionalmente dal giudice del merito con valutazione che, se adeguatamente motivata, non è sindacabile dal giudice di legittimità. (massima ufficiale)
Uffici Giudiziari:
Concetti di diritto fallimentare:
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: