Corte d'Appello di Milano – Amministrazione straordinaria: efficacia di una clausola arbitrale afferente ad un contratto di fornitura sottoscritto dai Commissari straordinari successivamente all'apertura della procedura.

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Data di riferimento: 
05/10/2023

Corte d'Appello di Milano, Sez. I civ., 05 ottobre 2023 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Domenico Bonaretti, Cons. Alessandra Aragno e Manuela Cortelloni.

Amministrazione straordinaria – Incompatibilità ontologica tra quella procedura e arbitrato -  Insussistenza - Curatore - Subentro nel contratto contenente un clausola compromissoria – Necessaria efficacia della stessa nei suoi confronti – Fondamento.

Non sussiste un’incompatibilità ontologica tra fallimento (e procedure concorsuali in genere) e arbitrato: a conferma di ciò depone, ad esempio, il fatto di come il curatore abbia facoltà di concludere compromessi (art. 35 L. Fall.) o di formulare al giudice delegato la proposta di nomina di arbitri (art. 25 L. Fall.) e di come tali disposizioni si rendano applicabili, in particolare, anche al procedimento di amministrazione straordinaria, giusto richiamo compiuto dall’art. 19 D. Lgs. 270/1999. Tale compatibilità risulta essere stata inoltre avvalorata, a più riprese, anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che, muovendo dagli artt. 72 e 83 bis L. Fall., ha ritenuto che, in ipotesi di subentro da parte del curatore nel contratto contenente una clausola compromissoria, la stessa conserva piena efficacia anche nei confronti del curatore subentrato, in virtù della biunivocità del legame contratto-clausola; ciò in quanto, diversamente, si consentirebbe inammissibilmente al curatore di sciogliersi da singole clausole del contratto di cui chieda l’adempimento. [nello specifico, la Corte distrettuale ha ritenuto che non esistesse la vis actractiva del tribunale che aveva dichiarato lo stato di insolvenza della società in amministrazione straordinaria, come prevista dall'art. 13 del D. Lgs. 270/1999, a conoscere la controversia insorta tra la parte che, sulla base di quanto deciso a Londra da un lodo arbitrale, vantava un credito nei confronti della società assoggettata in Italia a detta procedura, dal momento che la scelta della devoluzione ad arbitri inglesi delle controversie era avvenuta, successivamente all'apertura della procedura concorsuale, sulla base di una clausola afferente ad un contratto di fornitura sottoscritto dagli stessi Commissari straordinari e dal momento che il comportamento di quelli, volto ad invocare la competenza del predetto tribunale, risultava contrario ai doveri di correttezza e buona fede e rivelava il tentativo di sottrarsi strumentalmente agli obblighi da loro stessi contrattualmente assunti con la clausola apposta al contratto da loro concluso; e stante anche che non poteva neppure sostenersi che tale soluzione avrebbe pregiudicato il principio della par condicio che caratterizza le procedure concorsuali, trattandosi di pronuncia che avrebbe potuto essere fatta valere nei confronti della procedura soltanto nel rispetto di quello stesso principio]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/app-milano-5-ottobre-2023-pres-est-bonaretti

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30321/CrisiImpresa?Quando-la-clausola-arbitrale-%C3%A8-sottoscritta-in-corso-di-procedura

[in tema di incompatibilità della clausola compromissoria contenuta in un contratto laddove il curatore non sia nello stesso subentrato e, viceversa, di compatibilità se subentratovi, cfr. in questa rivista: Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2023, n. 5694 https://www.unijuris.it/node/6747].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: