Corte di Cassazione (12584/2026) – Patrocinio a spese dello Stato del fallimento: la liquidazione del compenso del difensore spetta al giudice del processo.
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 13/10/2026 - 16:55Corte di Cassazione, Sez. II civ., 04 maggio 2026, n. 12584 – Pres. Mauro Mocci, Rel. Francesco Cortesi.
Procedimenti giudiziale in cui è parte il fallimento - Previsione del patrocinio a spese dello Stato – Liquidazione del compenso al difensore - Competenza del giudice del processo – Competenza del giudice delegato – Eccezione limitata all’ipotesi in cui in cui i compensi gravino sulla procedura.
