Corte di Cassazione (12584/2026) – Patrocinio a spese dello Stato del fallimento: la liquidazione del compenso del difensore spetta al giudice del processo.
Corte di Cassazione, Sez. II civ., 04 maggio 2026, n. 12584 – Pres. Mauro Mocci, Rel. Francesco Cortesi.
Procedimenti giudiziale in cui è parte il fallimento - Previsione del patrocinio a spese dello Stato – Liquidazione del compenso al difensore - Competenza del giudice del processo – Competenza del giudice delegato – Eccezione limitata all’ipotesi in cui in cui i compensi gravino sulla procedura.
In tema di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti in cui è parte il fallimento, la liquidazione dei compensi spettanti al difensore compete, in via generale, all'autorità giudiziaria che ha proceduto, ai sensi degli artt. 82 e 83 del D.P.R. n. 115 del 2002, trovando tale disciplina applicazione anche nei casi di ammissione ex lege del fallimento al beneficio ai sensi dell'art. 144 del medesimo D.P.R.; costituisce eccezione la competenza del giudice delegato, limitata all'ipotesi in cui i compensi gravino sulla procedura, ai sensi dell'art. 25, comma 1, n. 6), l.fall., in ragione della necessità di una valutazione unitaria dell'attività svolta nell'interesse del fallimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia che aveva ritenuto competente il giudice delegato alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore di una società fallita ammessa al patrocinio a spese dello Stato, trattandosi di compensi non gravanti sulla procedura, ma sull'Erario, con conseguente competenza del giudice del processo cautelare in cui l'attività era stata svolta). (Massima Ufficiale)
