Corte di Cassazione (23641/2026) – Concordato preventivo liquidatorio: con le risorse disponibili vanno pagate anche le spese di procedura e la somma effettivamente distribuibile ai creditori è quella che residua dopo che siano state pagate.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 luglio 2026, n. 23641 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Andrea Zuliani.
Concordato preventivo liquidatorio – Necessaria destinazione dell’intero patrimonio del debitore all’adempimento del concordato - Possibilità che le spese di procedura possano essere considerate come non facentene parte – Esclusione.
Nel concordato preventivo liquidatorio, tutti i beni appartenenti al patrimonio del debitore devono essere destinati all'adempimento delle relative obbligazioni, ivi comprese le spese di procedura, la cui natura prededucibile comporta solo che esse siano escluse dalla somma distribuibile ai creditori, ma non comporta anche che esse possano essere ritenute per tale ragione esterne al patrimonio del debitore. (Fattispecie nella quale il fallimento della società debitrice, previa risoluzione per inadempimento del concordato liquidatorio, ha agito nei confronti degli ex liquidatori che avevano continuato, sia in pendenza della procedura che post omologazione, a prelevare direttamente i compensi da un conto sul quale venivano incassati i canoni della locazione di alcuni immobili, senza che detto rapporto bancario fosse stato messo nella disponibilità del liquidatore giudiziale nominato dal tribunale; la S.C. ha confermato la decisione di merito di accoglimento della pretesa restitutoria e, in parte revocatoria, avanzata nei confronti dei predetti ex liquidatori volontari). (Massima Ufficiale)
[La Corte ha considerato irrilevante la circostanza che il compenso spettante agli ex liquidatori fosse stato deliberato dall’assemblea dei soci prima della presentazione della domanda di concordato, perché era dovere degli stessi, prima di prelevare, come avevano invece fatto, senza alcuna autorizzazione, i cospicui acconti mensili sul compenso finale stabilito mediante un generico rinvio alle «tariffe professionali», verificare l’ordinarietà o meno di quei prelievi periodici «con riferimento all’interesse della massa dei creditori, e non dell’imprenditore insolvente» ed ha escluso che, come sostenuto dai i liquidatori ricorrenti, le risorse utilizzate per quei pagamenti potessero considerarsi non far parte dell’attivo destinato all’adempimento del concordato preventivo e, quindi, alla soddisfazione dei creditori sociali]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-21-luglio-2026-n-23641-pres-terrusi-est-zuliani
[quanto al fatto che anche dopo la presentazione di una domanda di concordato con riserva, la valutazione in ordine al carattere di ordinaria o di straordinaria amministrazione dell’atto deve essere compiuta con riferimento all’interesse della massa dei creditori, e non dell’imprenditore insolvente, cfr. in questa rivista: Cass., Sez. 1, 29 dicembre 2023, n. 36370 https://www.unijuris.it/node/7545; Corte di Cassazione, SS. UU. Civ., 31 dicembre 2021, n. 42093 https://www.unijuris.it/node/5989 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 maggio 2019, n. 14713 https://www.unijuris.it/node/4687; quanto al risultare inammissibile che il concordato liquidatorio possa prevedere la cessione solo parziale dei beni: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 ottobre 2018 n. 26005 https://www.unijuris.it/node/4378].
