Corte di Cassazione (26005/2018) - Richiesta di fallimento del P.M. in sede di udienza ex art. 162 L.F. Inammissibilità del concordato liquidatorio che preveda la cessione parziale dei beni. Crisi ed insolvenza dei gruppi d'impresa: normativa.

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Data di riferimento: 
17/10/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 ottobre 2018 n. 26005 – Pres. Giulia Iofrida, Rel. Giuseppe De Marzo.

Concordato preventivo - Udienza ex art. 162, secondo comma, L.F. - Riscontrata inammissibilità della proposta – P.M. - Conseguente richiesta di fallimento – Applicabilità dell' art. 7 L.F. - Esclusione.

Concordato preventivo liquidatorio – Cessione parziale dei beni – Destinazione dei beni residui ad imprese del gruppo -  Previsione – Inammissibilità.

Imprese di gruppo – Crisi e insolvenza – Prospettata riforma delle discipline – Formazione delle maggioranze -  Separazione delle masse attive e passive – Necessità.

Non si applica il disposto dell'art. 7 L.F. alla richiesta di fallimento formulata oralmente dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 162, secondo comma, L.F. quale conseguenza della riscontrata inammissibilità di una proposta di concordato preventivo, non essendo necessario che le sue valutazioni negative in merito a quella procedura  si traducano in un formale ricorso da notificare al debitore in vista della fissazione ex art. 15 L.F. di un' apposita udienza, dato che questa si rivela in tale ipotesi non necessaria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Al contrario di quanto può avvenire in sede di concordato con continuità, con riferimento però ai  soli beni non funzionali all'esercizio dell'impresa,  si deve considerare non fattibile, per violazione della regola dettata dall'art. 2740 c.c., una proposta di concordato liquidatorio che preveda  una cessione parziale del patrimonio ai creditori, in particolare laddove, come nel caso specifico, sia finalizzata a destinare la parte rimanente ai creditori di altre imprese del gruppo di cui la proponente faccia parte. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Anche in prospettiva, ai sensi della L. 19 ottobre 2017 n. 155, di una  riforma delle discipline della crisi e dell'insolvenza, in particolare che interessino gruppi d'impresa, rappresenta un dato imprescindibile della normativa, in ragione del meccanismo di formazione delle maggioranze necessarie, l'altrettanto necessaria separazione delle masse attive e passive. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 aprile 2017 n. 9574 https://www.unijuris.it/node/3407]

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20civ26005.2018.%20_0.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: