Corte di Cassazione (9574/17) – Giudizio di inammissibilità di una proposta concordataria per violazione della par condicio creditorum e contestuale dichiarazione di fallimento su richiesta del P.M.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
13/04/2017

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 aprile 2017 n. 9574 - Pres. Aniello Nappi, Rel. Carlo De Chiara.

Proposta di concordato preventivo  - Decreto di inammissibilità – P.M.  – Conseguente richiesta di fallimento -  Disposto art. 7 L.F. – Inapplicabilità – Ipotesi analoga – Identica ratio - Iniziativa consentita.

Proposta di concordato - Giudici di merito ––Violazione della par condicio creditorum –  Affittuario dell’azienda – Trattamento preferenziale – Valutazione - Non fattibilità giuridica – Inammissibilità della proposta.

Alla richiesta di fallimento formulata dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 162, secondo comma, legge fall. quale conseguenza dell’inammissibilità della proposta di concordato preventivo, non si applica il disposto dell’art. 7 l.f., alla cui ratio, peraltro, anche la specifica disciplina della richiesta in questione si conforma. (Principio di diritto)

Si deve ritenere che il tribunale in primo grado, ex art. 162, secondo comma L.F., oppure la corte d’appello in secondo grado, ex art 183 L.F., esprimano un valido giudizio di non fattibilità giuridica (nel senso, in buona sostanza, di non legittimità) e non un inammissibile giudizio di non fattibilità economica (ossia di non convenienza per il ceto creditorio), laddove si limitino a valutare che la proposta concordataria, per come articolata, violi la par condicio creditorum [nello specifico, i giudici si sono espressi nel senso della non ammissibilità della proposta di concordato in quanto hanno rilevato che la stessa comportava il pagamento preferenziale di alcuni creditori rispetto agli altri di pari grado o antergati, dal momento che prevedeva che l’affittuaria dell’azienda della proponente si accollasse i debiti che la stessa aveva nei confronti dei suoi dipendenti, ottenendo, quale contropartita per gli operati pagamenti, un sconto di pari importo, sul prezzo del prospettato acquisto, di quell’azienda]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%209574.2017.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: