Tribunale di Roma - Concordato semplificato e cessione dell’azienda.
Tribunale Civile di Roma, Sez. XIV, 30 aprile 2026 (data della pronuncia) – Pres. Giogio Jachia, Rel. Francesco Cottone, Giud. Daniela Cavaliere.
Concordato semplificato – Cessione dell’azienda del debitore – Non necessità che ne costituisca l’oggetto – Ammissibilità che abbia già avito luogo in sede di composizione negoziata – Requisiti necessari.
Non sussiste nessuna norma che preveda che in sede di concordato semplificato si debba, anche se rappresenta l’ipotesi più frequente, procedere alla vendita dell’azienda del debitore in quanto alla luce del disposto dell’art. 22, primo comma, lettera d), C.C.I. la stessa può aver già avuto luogo, in quanto autorizzata, in sede di composizione negoziata (procedura con riferimento alla quale l’esistenza di un’azienda risulta necessaria per consentirne mediante la conclusione positiva delle trattative come condotte in buona fede il risanamento); cessione avvenuta senza però che con il ricavato si sia potuta concludere quella prima procedura raggiungendo un accordo con i creditori per non avere quelli stessi accettato quanto loro offerto. Ne consegue che, in tal caso, ai fini dell’accesso a quella conseguente procedura, il concordato semplificato appunto, risulta solo necessario, trattandosi di procedura volta alla cessione dei beni fondata su un piano liquidatorio in grado di giungere al riconoscimento di una utilità a ciascun creditore nel rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, che si addivenga alla cessione dell’intero patrimonio del proponente come costituito innanzitutto dal ricavato della precedente vendita, ciò in modo compatibile con le norme per esso previste, vale a dire: un piano di risanamento dell’azienda come realizzato a seguito della cessione di quella a terzi, le trattative con i creditori ai quali sia stata prospettata la non deteriorità della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria, il rifiuto da parte di quelli dettato non dalla non convenienza dell’offerta ma dalla loro indisponibilità ad accettarla. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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