Tribunale di Trento – Nelle controversie intentate dal fallimento, il compenso dell’avvocato della curatela va determinato in base al valore della domanda originaria a prescindere dalla minor somma poi conseguita.
Tribunale Ordinario di Trento, Sez. civile, 25 giugno 2026 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Giuseppe Barbato, Giud. Alessia Tolettini e Jacopo Negro.
Fallimento – Compenso dell’avvocato incaricato dalla curatela – Liquidazione a carico del cliente – Determinazione del valore della controversia – Rilevanza dell’importo originariamente domandato – Irrilevanza del minor risultato economico conseguito mediante transazione.
Ai fini della liquidazione del compenso professionale dovuto dal cliente al proprio difensore, come nello specifico anche dovuto dalla curatela al legale incaricato di assistere il fallimento in un giudizio, non trova applicazione il comma 1, bensì il comma 2 dell’art. 5 D.M. n. 55/2014, atteso che il primo presuppone la liquidazione delle spese a carico della parte soccombente, laddove nel rapporto tra curatela e proprio legale viene in rilievo il diverso compenso dovuto dal cliente per l’attività professionale svolta in suo favore; ne consegue che il valore della controversia va determinato con riferimento a quanto richiesto con la domanda al momento iniziale di quella, restando irrilevante la minore somma effettivamente incassata dalla procedura a seguito della transazione intervenuta con alcune delle parti convenute, poiché il criterio del valore effettivo della controversia opera soltanto quando il valore della domanda sia determinato sulla base di presunzioni, e non quando esso si ricavi direttamente dall’importo richiesto dall’attore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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