Corte di Cassazione (30216/2025) – Ricorribilità in cassazione del provvedimento che decide il reclamo avverso la mancata approvazione del rendiconto predisposto dal curatore.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 novembre 2025 - Pres. Massimo Ferro, Rel. Alberto Pazzi.
Fallimento - Rendiconto predisposto dal curatore – Mancata approvazione – Proposizione di reclamo avverso tale decisione – Provvedimento conseguentemente emesso – Ricorribilità in cassazione – Fondamento.
Il provvedimento che decide il reclamo, proposto ex art. 26 L. fall. nei confronti della mancata approvazione del rendiconto del curatore di cui all’art. 116 L. fall., è ricorribile per cassazione, trattandosi di provvedimento decisorio, che incide sulla liquidazione del compenso del curatore, da un lato, e sulla stessa stabilità della distribuzione dell’attivo in favore dei creditori. (Massima Ufficiale)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-16-novembre-2025-n-30216-pres-ferro-est-pazzi
[in tema di requisiti necessari del rendiconto del curatore, cfr .in questa rivista: Cassazione civile, sez. I, 13 aprile 2016, n. 7320 https://www.unijuris.it/node/3737; in tema di presupposti affinché un provvedimento giurisdizionale non avente veste di sentenza (ordinanza o decreto) sia impugnabile con ricorso ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost.: Corte di Cassazione, Sez.Un., 28 dicembre 2016 n. 27073 https://www.unijuris.it/node/3132; quanto al fatto che al fine della valutazione della inadeguatezza del conto della gestione reso dal curatore fallimentare come idonea a impugnarlo rileva anche il danno “potenziale” per la massa dei creditori onde non occorre la prova del danno effettivo realizzatosi: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 febbraio 2022, n. 5129 https://www.unijuris.it/node/6111].
