Corte d’Appello di Bologna – Nullità della notifica effettuata a mezzo PEC ex art. 15 l. fall. a società diversa dalla destinataria.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
20/10/2014

Corte d’Appello di Bologna, sez. III, 20 ottobre 2014, n. 2158 – Pres. Colonna, Rel. Florini.

 

Fallimento – Art. 15 l. fall. – Notifica a mezzo PEC effettuata a società diversa dalla destinataria – Non perfezionata – Irrilevante l’inoltro alla destinataria.

 

Fallimento – Art. 15 l. fall. – Notifica a mezzo PEC effettuata a società diversa dalla destinataria – Nullità – Rimessione del giudizio al tribunale ex art. 354 c.p.c. – Nullità della sentenza di fallimento. 

 

Notifiche a mezzo PEC – Art. 15 l. fall. – Verifica virtuale dell’esito.

 

Notifiche a mezzo PEC – Art. 15 l. fall. – INIPEC – Possibile iscrizione di più imprese al medesimo indirizzo.

 

Notifiche a mezzo PEC – Art. 15 l. fall. – Corrispondenza tra titolare dell’indirizzo e soggetto ricevente la notifica – Nessun controllo successivo.

 

Qualora la notifica a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ex art. 15 l. fall. abbia raggiunto una società diversa da quella che ne doveva essere la destinataria, seppur documentata come regolare attraverso l’attestazione di consegna pervenuta alla Cancelleria mittente, essa non può ritenersi validamente ed utilmente perfezionata, ai fini del suo scopo essenziale di instaurare il contraddittorio nei confronti della società poi dichiarata fallita. Tale assunto non subisce modifiche neppure qualora sia dimostrato che la ricevente della notifica via PEC abbia provveduto ad inoltrare il messaggio alla società effettiva destinataria; ciò in quanto: a) la fondamentale rilevanza che l’ordinamento conferisce all’esercizio del diritto di difesa implica che gli unici strumenti utili sono la rinnovazione dell’atto invalido, oppure la costituzione della parte in giudizio; b) il mero intervento di terzi estranei al contraddittorio non può ottenere tale risultato sanante; c) nell’ambito delle notifiche a mezzo PEC si utilizzano strumenti presuntivi, volti a sostituire con una relazione virtuale la conoscenza effettiva, che rivestono un ruolo funzionale irrinunciabile. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

 

La notifica a mezzo PEC ex art. 15 l. fall. che abbia raggiunto una società diversa da quella che ne doveva essere la destinataria deve ritenersi nulla e non già inesistente, qualora sussistano rilevanti relazioni tra la notifica del ricorso e del decreto e il soggetto cui essa doveva pervenire come effettivo destinatario, insite nella corrispondenza letterale fra la PEC e la sua denominazione societaria, nell’iscrizione alla Camera di Commercio su apposita iniziativa e nella relativa domanda per conseguire quella PEC come prescelta: trattandosi di notifica nulla e non inesistente, ne deriva la rimessione del giudizio al tribunale, ex art. 354 c.p.c., con declaratoria di nullità dell’impugnata sentenza di fallimento. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

 

Il meccanismo vigente delle notifiche a mezzo PEC consente una verifica del loro esito di natura meramente virtuale, poiché il Cancelliere individua l’indirizzo PEC, cui va notificato il ricorso ed il decreto di convocazione prefallimentare, ricavandolo automaticamente dal sistema, attraverso il solo inserimento del codice fiscale del soggetto passivo dell’iniziativa, ex art. 15 l. fall. All’esito, dalla corrispondente ricevuta telematica, rilasciata dopo il completamente dell’operazione, non risulta, tuttavia, il codice fiscale del destinatario, bensì soltanto l’indicazione della sede legale e del suo eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, oltre all’attestazione che l’indirizzo così utilizzato è stato reperito nell’ambito dell’Indice Nazionale Indirizzi PEC (INIPEC), oppure traendolo dal Registro delle Imprese; invero, l’unico elemento informativo ulteriore che si trova certificato circa il destinatario della notifica è costituito dal numero identificativo del messaggio, recante l’indicazione del momento dell’avvenuto invio, con la data e l’orario dell’effettuazione dell’operazione. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

 

È pacifica e non infrequente l’eventualità che presso INIPEC si trovino iscritte più imprese con il medesimo indirizzo PEC, anche se per una sola di esse tale indirizzo risulta effettivamente attivo. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

 

Ai fini della verifica circa la reale corrispondenza tra il titolare dell’indirizzo PEC, cui si intendeva far pervenire quella notifica, e l’elemento identificativo (codice fiscale/partita IVA) del soggetto al quale essa risulta effettivamente recapitata, non è previsto alcun controllo successivo; sicché, non essendo tale coincidenza automatica e non essendo possibile consultare dalla ricevuta telematica i dati che varrebbero ad evidenziare l’erronea consegna, vi potrebbe essere un’attestazione sul valido perfezionamento di un certo adempimento, che viceversa potrebbe non aver raggiunto il suo scopo funzionale, né determinato un eventuale equipollente formale, tra quelli che l’ordinamento prevede come alternative esperibili. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/fal.php?id_cont=11540.php

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]