Corte d’Appello di Bologna – Prova della scientia decoctionis attraverso presunzioni; valore probatorio della confessione del debitore al creditore.

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Data di riferimento: 
11/07/2014

Corte d’Appello di Bologna, 11 luglio 2014 – Pres. Colonna, Rel. Florini.

 

Revocatoria fallimentare – Scientia decoctionis – Prova – Onere della curatela – Indizi gravi, precisi e concordanti – Ammissibilità – Confessione del debitore di non poter adempiere – Valore probatorio.

 

Il meccanismo probatorio in tema di riscontro circa la scientia decoctionis si fonda necessariamente su “fatti noti” – tra cui può rientrare ogni dato della realtà obiettiva, a cominciare dai ritardi nei pagamenti, l’andamento anomalo degli affari, ecc. – utilizzabili ai fini del “sillogismo” ex artt. 2727 e 2729 c.c., costituendo ormai jus receptum che in tema di revocatoria fallimentare la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte del creditore, della cui dimostrazione è onerata la curatela, sebbene debba essere effettiva e non potenziale, può tuttavia essere provata anche attraverso indizi aventi i requisiti della gravità (riferita al grado di convincimento che sono idonei a produrre), precisione (concernente la circostanza che i fatti noti siano ben determinati nella loro realtà storica) e concordanza (in caso di pluralità di elementi, ben potendo tuttavia la presunzione fondarsi anche su un solo elemento). (Nel caso di specie, oltre all’elemento della coincidenza tra il soggetto passivo della revocatoria e quello parte attiva nel processo esecutivo in forza del quale era stato ottenuto il pagamento revocando, è stato ritenuto significativo ai fini della prova lo scambio di corrispondenza che attestava la precisa confessione del debitore al creditore di non poter soddisfare le spettanze, ipotizzando un pagamento in misura ridotta “a saldo e stralcio”, formulando l’esplicita richiesta di non procedere con l’esecuzione forzata, viceversa proseguita). (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/fal.php?id_cont=11308.php

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]