Tribunale di Rovigo – Lo scioglimento e la sospensione dei contratti bancari in ambito concordatario ex art. 169 bis L.F. novellato.

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Data di riferimento: 
20/10/2015

 

Tribunale di Rovigo 20 ottobre 2015 – Pres. D'Amico – Est. Martinelli.

 

Artt. 72 e 169 bis L.F. – Scioglimento o sospensione dei rapporti pendenti - Ambito concorsuale – Differenze rispetto al contesto fallimentare – Contratti bancari – Cessione di crediti  - Mandato all’incasso con connesso patto di compensazione – Possibili differenti effetti dell’ autorizzazione.

 

Nonostante la recente novella D.L.83/2015, convertito con modificazioni dalla L. 132/2015, abbia inteso, secondo l’opinione della prevalente giurisprudenza di merito, equiparare sotto il profilo nozionistico gli artt.72 e 169 bis L.F., ad avviso del tribunale, la sospensione dei contratti bancari eseguiti integralmente dagli istituti di crediti continua ad essere regolamentata in modo differente in ambito concordatario rispetto a quello fallimentare.

 

Allorché alle anticipazioni bancarie siano seguite cessioni di credito opponibili all’imprenditore, nel contesto concordatario, l’autorizzazione alla sospensione e allo scioglimento del contratto, conseguente ad apposita richiesta del debitore, non produce alcun effetto in quanto i crediti ceduti sono già entrati nella sfera giuridica dell’Istituto bancario ancor prima della pubblicazione della  domanda di concordato, onde la banca può legittimamente e definitivamente incamerare le somme versate dai terzi ceduti. Le eventuali controversie in ordine alla validità ed opponibilità della cessione esulano infatti dai poteri di verifica del tribunale, risultando devolute alla competenza del giudice ordinario.

 

Quanto al negozio di mandato all’incasso connesso a patto di compensazione, ipotesi per la  quale  può avere viceversa un senso fare riferimento al disposto dell’art. 169 bis, l’imprenditore, può,  qualora non abbia acceduto all’intero ammontare accordatogli dall’ Istituto di credito,  ottenere dal tribunale l’autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento del contratto, e ciò in quanto, solo in tale ipotesi, la banca non risulta aver ancora eseguita totalmente la sua prestazione, condizione, secondo l’ interpretazione giurisprudenziale prevalente dell’articolo 169 bis novellato che esclude la possibilità di ottenere lo scioglimento o la sospensione dei contratti pendenti laddove siano stati integralmente eseguiti da una delle parti, altrimenti preclusiva della richiesta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

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