Tribunale di Milano - Obbligo di tenuta, ex art. 111 ter L.F., da parte del curatore di un conto speciale con indicate le entrate e le uscite imputabili a ciascun bene immobile venduto che sia oggetto di privilegio speciale e di ipoteca – Finalità.

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Data di riferimento: 
21/05/2015

 

Tribunale di Milano 21 maggio 2015 – Pres. Bruno, Est.  Mammone.

 

Fallimento - Bene immobile oggetto di privilegio speciale  e di ipoteca  - Curatore – Obbligo di tenuta di un conto speciale – Annotazione delle entrate e delle uscite – Scopo – Regolamentazione del conflitto tra crediti prededucibili  e crediti assistiti da cause di prelazione – IMU – Spesa di amministrazione posta a carico del creditore ipotecario.

 

Ai sensi dell’art.111 ter, terzo comma, L.F., come introdotto dall’art. 100 del D. Lgs. 9 gennaio 2006 n- 5, il curatore “deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca…, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico…”. Tale disposizione non pone solo una regola di carattere contabile fine a sé stessa ma detta un criterio utile a regolamentare l’eventuale potenziale conflitto tra crediti prededucibili e crediti assistiti da cause di prelazione, conflitto da risolversi facendo gravare sul ricavato dei beni oggetto di garanzia sia le spese prededucibili sostenute per la loro conservazione, amministrazione e liquidazione, evidenziate nel conto speciale, sia un’aliquota delle spese generali in quanto sostenute nell’interesse di tutti i creditori (nel caso specifico il Tribunale ha conseguentemente respinto il reclamo con il quale il creditore ipotecario, in virtù del disposto dell’art. 111 bis, secondo comma, L.F. considerato disgiuntamente dalla norma successiva, pretendeva, in sede di riparto parziale delle somme pagate dal conduttore a titolo di canone, che fosse posto a carico di tutti gli altri creditori, escludendo sé stesso, il pagamento delle spese inerenti l’immobile sul quale aveva iscritto ipoteca ed in particolare quella di natura fiscale relativa all’IMU, maturata sull’immobile ipotecato dopo la dichiarazione di fallimento e rientrante tra le spese inerenti l’amministrazione di quel bene).  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/cri.php?id_cont=13960.php

 

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