Tribunale di Padova – Concordato preventivo con cessione dei beni: reclamo ex artt. 36 e 165 L.F. proposto da un offerente escluso dalla gara nei confronti del Liquidatore e del Commissario Giudiziale.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
27/05/2016

 

Tribunale di Padova 27 maggio 2016 - Giud. Zambotto.

 

Concordato preventivo con cessione dei beni- Procedura competitiva ex art 182 L.F. – Esclusione di un concorrente – Reclamo ex artt. 36 e 165 L.F nei confronti del L.G. e del C.G. – Inammissibilità.

 

Deve considerarsi inammissibile il reclamo ex art. 36 L.F.  proposto da un reclamante avverso la decisione assunta in sede d’asta dal Liquidatore Giudiziale (cui, a seguito di nomina da parte del Tribunale in sede di omologa, è rimessa in sede di concordato con cessione dei beni la procedura competitiva di cui all’art. 182 L.F.) di escludere l’offerta da lui presentata, dal momento che lo stesso art. 182 non richiama tra le norme applicabili nei confronti dei liquidatori quelle di cui all’art. 36, ma, con riferimento all’ipotesi di cui trattasi, quella di cui all’art.38, prevedendo in tal modo la sola possibilità per i creditori di promuovere la revoca del liquidatore. Risulta a maggior ragione inammissibile la proposizione di tale reclamo ex artt . 36 e 165 L.F., anche nei confronti del Commissario Giudiziale, stante che questi, intervenuta l’omologa, ha solo una funzione di vigilanza e sorveglianza sull’adempimento del concordato e che la sua presenza nel corso della procedura competitiva ex art. 182 L.F. non implica alcun potere di intervento o decisionale  a favore dello stesso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/160601173814.PDF

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: