Tribunale di Rovigo – Concordato preventivo: preclusione nella fase “in bianco” dello scioglimento dei contratti pendenti indipendentemente dalla previsione negli stessi o meno di un diritto di recesso.

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Data di riferimento: 
27/09/2016

 

Tribunale di Rovigo 27 settembre 2016 -Pres. D'Amico, Rel. Martinelli.

 

Concordato “in bianco” – Contratti pendenti – Istanza di scioglimento – Inammissibilità  - Assenza  di deposito del piano – Tribunale – Compatibilità della richiesta –Valutazione  impossibile.

 

Concordato “in bianco” – Contratti pendenti – Istanza di scioglimento –  Disclosure - Possibilità di accoglimento – Esclusione – Effetti irreversibili.

 

Concordato preventivo - Contratti pendenti – Previsione o meno di una clausola di recesso - Istanza di scioglimento -  Distinzione irrilevante.

 

Deve giudicarsi inammissibile la richiesta formulata dal proponente, contestualmente alla presentazione di un ricorso per la concessione del termine di cui all’art. 161, sesto comma L.F. e, quindi, in sede di concordato “in bianco”, di autorizzazione ex art. 169 bis L.F. allo scioglimento da alcuni contratti pendenti, stante che il parametro di riferimento sulla scorta del quale il Tribunale deve accogliere o meno tale istanza è la compatibilità strategica tra lo scioglimento e la proposta concordataria; va da sé che in assenza di deposito del piano tale valutazione risulta infatti preclusa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

In ipotesi di concordato “in bianco, non convince l’opinione della possibilità di ottenere la autorizzazione allo scioglimento ex art. 169 bis L.F. di un contratto sulla base di una disclosure, ossia di un’ informativasia sulle scelte di tipo di concordato, sia sugli elementi del piano in corso di predisposizione, posto che l’effetto “rescindente” derivante dall’esercizio del diritto potestativo ad autorizzazione giudiziale produrrebbe effetti irreversibili anche nell’ipotesi di modifica (voluta o meno) delle linee programmatiche contenute al momento del deposito del piano o di presentazione di un accordo ai sensi degli artt. 182 bis o septies L.F., o semplicemente di rinuncia o dichiarazione di ammissibilità della proposta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

La ratio dell’art. 169 bis L.F., ai sensi del quale il terzo contraente è indennizzato in moneta concordataria con le sole deroghe previste dal IV comma, implica l’impossibilità logico-giuridica di operare la distinzione tra i contratti nei quali sia previsto un diritto di recesso legale o negoziale e le altre ipotesi in cui tale strumento di risoluzione manchi. Se, infatti, i parametri di riferimento sulla base dei quali deve essere autorizzato o meno lo scioglimento ex art. 169 bis L.F. del contratto – rispetto al quale la sospensione si pone quale strumento cautelare proprio della fase in bianco – sono  solo la vincolatività del piano e la compatibilità logico-giuridica tra scioglimento del contratto e contenuto della proposta, allora appare evidente come qualsiasi diverso criterio interpretativo limitativo del sindacato di legittimità da parte del Tribunale si deve considerare incoerente con la rationormativa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/TribRO_27092016.pdf

 

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: