Tribunale di Asti – Concordato preventivo: divieto, in corso di procedura, per l’esattore, di porre in essere azioni esecutive per il recupero di imposte conseguenti a fatti già verificatisi.

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Data di riferimento: 
04/11/2016

 

Tribunale di Asti 04 novembre 2016 - Est. Caineri.

 

Concordato preventivo – Apertura della procedura – Crediti conseguenti a fatti già verificatisi – Esercizio di azioni esecutive individuali – Inammissibilità – Necessità del recupero concorsuale.

 

Concordato preventivo – Apertura della procedura –  Imposte – Presupposti di credito già verificati - Esecuzione esattoriale – Divieto.

 

Non può considerarsi sorta successivamente all’apertura della procedura di concordato preventivo, ed essere quindi coattivamente eseguita sul patrimonio del debitore a mezzo di esecuzione individuale, una ragione di credito che trovi il proprio fondamento in un fatto costitutivo verificatosi in epoca anteriore al deposito della domanda ex art. 161 L.F., seppur accertata in epoca successiva, onde  tale credito deve necessariamente essere fatto valere in ambito concorsuale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

In caso di presentazione da parte del contribuente di una domanda di ammissione a concordato preventivo, soggiace, ex art. 168, primo comma, L.F.,  al divieto di azioni esecutive individuali per il recupero di imposte (i cui presupposti si siano anteriormente verificati, anche se non ancora iscritte a ruolo o non del tutto completamente accertate) l’esattore, pur se munito di titolo esecutivo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Provvedimento segnalato dall'avv. Massimiliano Ratti

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: