Corte d'Appello di Genova – Concordato preventivo: pagamento integrale, in deroga al principio della gradazione dei privilegi, dell’IVA e delle ritenute operate e non versate, senza fare ricorso a finanza esterna.

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Data di riferimento: 
28/07/2016

Corte d'Appello di Genova 28 luglio 2015 - Pres. Bonavia, Est. Bruno.

Proposta di concordato preventivo - Patrimonio del debitore – Destinazione delle risorse – Pagamento dei crediti privilegiati e chirografari -  Principio della gradazione dei crediti – Rispetto  necessario.

Proposta di concordato preventivo - Pagamento integrale  dell’IVA  – Disposizione di legge –Eccezione al principio generale della gradazione dei privilegi – Non alterazione – Ammissibilità – Ricorso a finanza esterna – Condizione non necessaria.

In sede di proposta di concordato preventivo, in mancanza di apporti  esterni al patrimonio del debitore, costituiti da immissioni di finanza a titolo gratuito, messa a disposizione dei creditori da parte di un soggetto diverso dal debitore in crisi, ovvero da postergazioni volontarie o rinunce di crediti condizionatamente all'omologazione, non è possibile, in generale, destinare le risorse derivanti dal patrimonio del debitore ai creditori privilegiati di un certo grado se non dopo aver soddisfatto integralmente, ai sensi dell’art. 160, secondo comma, L.F., i creditori con causa di prelazione antergata e non è possibile pagare i chirografari se non dopo aver soddisfatto integralmente tutti i privilegiati. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il pagamento integrale previsto nella proposta di concordato preventivo, ex art. 182 ter, primo comma, L.F., dell’IVA e delle ritenute operate e non versate, non presuppone il pagamento per intero di tutti i crediti antergati, in quanto, derivando dalla legge e non dalla volontà del creditore, pur integrando una eccezione al principio generale ex art. 160, secondo comma, L.F. sulla gradazione dei privilegi, non ne costituisce una alterazione, onde non produce per ciò solo l'effetto di incidere sul trattamento di tutti gli altri crediti (per i quali continua a valere l'ordine di graduazione), ma sul solo trattamento di quel credito, in quel particolare contesto procedurale; ne consegue che il pagamento del credito IVA, così come di quello derivante dal mancato versamento delle ritenute, non presuppone il ricorso a finanza esterna.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/13344.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: