Tribunale di Milano - Riconsegna del bene in locazione finanziaria ed obbligo di versamento della differenza.

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Data di riferimento: 
29/04/2009

Tribunale di Milano 29 aprile 2009 - Est. Maria Rosaria Grossi.
Segnalazione del Dott. Paolo Giovanni Demarchi

Fallimento - Locazione finanziaria - Riconsegna del bene al concedente - Obbligo del concedente di versare la fallimento la differenza tra il credito residuo e la maggior somma ricavata dalla collocazione del bene - Contenuto del verbale di riconsegna - Ripetizione della disposizione di cui all'art. 72 quater l.f. - Violazione di legge esclusione - Reclamo ex art. 36 l.f. - Infondatezza.

Non costituisce violazione di legge, e non può dunque essere fatto oggetto di reclamo ex art. 36 legge fallimentare, l'atto con il quale il curatore pretenda di inserire nel verbale di riconsegna di bene concesso in locazione finanziaria l'impegno del concedente "di versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenuta a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale"; l'inserimento nel verbale di tale dicitura, lungi dal violare la legge, ne costituisce infatti stretta applicazione. (fb)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]