Corte di Cassazione (9210/2022) – Risoluzione di leasing traslativo per inadempimento dell'utilizzatore verificatasi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 124/2017: applicazione dell'art. 1526 c.c. e conseguenze che ne derivano.

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Data di riferimento: 
22/03/2022

Corte di Cassazione, Sez. III civ., 22 marzo 2022, n. 9210 – Pres. Danilo Sestini, Rel. Paolo Porreca.

Leasing immobiliare traslativo – Risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore – Art. 1526 c.c. - Diritto di questi alla restituzione delle rate pagate – Principio di salvaguardia del corretto equilibrio contrattuale – Necessaria preventiva restituzione del bene – Fondamento.

Alla risoluzione del leasing traslativo, i cui presupposti si siano verificati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, si applica analogicamente la disciplina di cui all'art. 1526 c.c., sicché, ove detta risoluzione consegua all'inadempimento dell'utilizzatore, dal principio di salvaguardia del corretto equilibrio contrattuale discende che egli abbia diritto alla restituzione delle rate pagate solo previa restituzione del bene, dal momento che solo dopo tale restituzione il concedente potrà trarre dalla cosa ulteriori utilità e sarà possibile determinare l'equo compenso spettantegli per il godimento garantito all'utilizzatore nel periodo di durata del contratto. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27337.pdf

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Un., 28 gennaio 2021, n. 2061 https://www.unijuris.it/node/5465].

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: