Corte di Cassazione (2061/2021) - Risoluzione di leasing finanziario: irretroattività della L. 124/2017, insinuazione al passivo proposta dal concedente e clausola penale.

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Data di riferimento: 
28/01/2021

Corte di Cassazione, Sez. Un., 28 gennaio 2021, n. 2061 – Pres. Pietro Curzio, Rel.  Enzo Vincenti.

Fallimento – Leasing finanziario – Risoluzione – L. n. 124 del 2017 – Irretroattività.

Fallimento – Leasing finanziario – Insinuazione al passivo – Clausola penale.

La L. n. 124 del 2017 (art. 1, commi 136-140)  non ha effetti retroattivi e trova, quindi, applicazione per i contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per l’inadempimento dell’utilizzatore (previsti dal comma 137) non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore; sicché, per i contratti risolti in precedenza e rispetto ai quali sia intervenuto il fallimento dell’utilizzatore soltanto successivamente alla risoluzione contrattuale, rimane valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, dovendo per quest’ultimo social-tipo negoziale applicarsi, in via analogica, la disciplina di cui all’art. 1526 c.c.. e non quella dettata dall’art. 72-quater L.F., rispetto alla quale non possono ravvisarsi, nella specie, le condizioni per il ricorso alla analogia legis, né essendo altrimenti consentito giungere in via interpretativa ad una applicazione retroattiva della L. n. 124 del 2017.  (Principio di diritto)

In base alla disciplina dettata dall’art. 1526 c.c., in caso di fallimento dell’utilizzatore, il concedente che aspiri a diventare creditore concorrente ha l’onere di formulare una completa domanda di insinuazione al passivo, ex art. 93 L. Fall., in seno alla quale, invocando ai fini del risarcimento del danno l’applicazione dell’eventuale clausola penale stipulata in suo favore, dovrà offrire al giudice delegato la possibilità di apprezzare se detta penale sia equa ovvero manifestamente eccessiva, a tal riguardo avendo l’onere di indicare la somma esattamente ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto di leasing, ovvero, in mancanza, di allegare alla sua domanda una stima attendibile del valore di mercato del bene medesimo al momento del deposito della stessa. (Principio di diritto)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24817.pdf

 

[Cfr. in questa rivista in senso sostanzialmente favorevole all'applicabilità, laddove la risoluzione del contratto di leasing risulti anteriore alla dichiarazione di fallimento dell'utilizzatore, in via analogica del disposto dell'art. 1526 c.c.: Corte di Cassazione, Sez. I, 09 febbraio 2016 n. 2538 https://www.unijuris.it/node/3006; Cassazione civile, Sez. I, 19 Febbraio 2018, n. 3945 https://www.unijuris.it/node/4126 e  Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 18 giugno 2018, n. 15975  https://www.unijuris.it/node/4748; in senso contrario, vale a dire in senso favorevole all'applicazione, in quella stessa ipotesi, per analogia dell'art. 72 quater L.F., assunto quale principio generale proprio alla luce, retrospettiva della novella introdotta dalla L. 124/2017, cfr.: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 marzo 2019, n. 8980 https://www.unijuris.it/node/4615; ancora, in tema di disciplina applicabile a seconda che il contratto sia sciolto anteriormente al fallimento oppure per volontà del curatore, cfr.: Corte di Cassazione, Sez. I, 09 febbraio 2016, n. 2538  https://www.unijuris.it/node/3006; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 settembre 2017 n. 20890 https://www.unijuris.it/node/3641; Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 18 giugno 2018, n. 15975 https://www.unijuris.it/node/4748].

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