Corte di Cassazione – L’istanza di fallimento presentata in assenza di un controllo sulla situazione patrimoniale del debitore può integrare il presupposto della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.

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Data di riferimento: 
12/08/2016

Corte di Cassazione, Sez. I Civ., 12 agosto 2016 – Pres. Nappi, Rel. Di Virgilio.

Istanza di fallimento – Mancata verifica dello stato d’insolvenza del debitore – Responsabilità aggravata – Condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Laddove l’istanza di fallimento venga presentata al solo fine di ottenere il più rapidamente possibile il soddisfacimento del credito e senza un previo controllo sulla situazione patrimoniale effettiva del debitore, tale fatto è suscettibile di integrare il presupposto della responsabilità aggravata e portare ad una condanna dell’istante ex art. 96, comma 3, c.p.c. a seguito del rigetto della domanda di fallimento. (Lucrezia Quoco – Riproduzione riservata)  

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16192.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: