Corte di Cassazione (3190/2017) – Dichiarazioni di fallimento ante d. lgs.. 5/2006 e possibile prosecuzione dei processi di cui è parte il fallito.

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Data di riferimento: 
07/02/2017

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 febbraio 2017 n. 3190 - Pres. Maria Cristina Giancola, Rel. Maria Acierno.

Dichiarazioni di fallimento ante 16/07/2006 – Principio ex art. 43 L.F. -  Interruzione automatica dei processi in corso – Esclusione – Prosecuzione del processo tra le parti originarie – Possibilità – Eventuale sentenza - Inopponibilità alla massa – Decisione utilizzabile dal soggetto terzo.

L’art. 43 della L.F, quale risultante a seguito della novella introdotta dal D. Lgs. 5/2006, che stabilisce al terzo comma il principio dell’automaticità dell’effetto interruttivo dei processi in conseguenza dell’apertura di un fallimento, si deve ritenere trovi applicazione solo a far tempo dal 16/07/2006. Ne consegue che,  nei confronti delle dichiarazioni di fallimento anteriormente pronunciate, si deve ritenere  trovi viceversa applicazione la disciplina dettata dall’art. 300 c.p.c. che, in difetto della dichiarazione in giudizio dell’evento interruttivo, consente la prosecuzione tra le parti originarie del processo in corso, con l’ulteriore conseguenza che l’eventuale sentenza resa nei confronti del fallito, seppur inopponibile alla massa, non sarà comunque “inutiler data” perché il terzo, che non è tenuto a partecipare alla procedura fallimentare, potrà avvalersene una volta che il fallito abbia riacquistato la sua capacità. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16711.pdf

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