Corte d’Appello di Firenze – Concordato preventivo con affitto d’azienda e presupposti per la qualifica di concordato con continuità aziendale.

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Data di riferimento: 
05/04/2017

Appello di Firenze, 05 Aprile 2017. – Andrea Riccucci, pres. - Domenico Paparo, rel..

Concordato preventivo – Affitto d’azienda e continuità aziendale – presupposti.

Un concordato preventivo non può qualificarsi come proposto ai sensi dell'art. 186-bis legge fall. per il fatto che sia in corso un contratto di affitto di azienda; invero il concordato con continuità aziendale deve invece ravvisarsi solo se esso preveda la prosecuzione dell'attività di impresa e quindi l'assunzione del relativo rischio (ricadente in definitiva sui creditori); esso deve ritenersi qualificato dalla modalità di adempimento dell’obbligazione di pagamento che presuppone la prosecuzione dell’attività di impresa in capo al debitore. E ciò anche considerando, oltre al dato testuale della mancata previsione dell'affitto di azienda nella norma citata, anche la ratio derivante dal fatto che in tanto può parlarsi di continuità in quanto permanga il rischio di impresa, che non sussiste invece nel caso di affitto di azienda in cui si tratti della riscossione del canone stabilito. (Francesco Gabassi - riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17073.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: