Corte d'Appello di Milano – Nullità di una sentenza dichiarativa di fallimento per difetto di notifica di istanza e di decreto di fissazione d’udienza.

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Data di riferimento: 
28/11/2016

Corte d'Appello di Milano, Sez. IV civ.,  28 novembre 2016 n. 4425 - Pres. Maria Luisa Padova, Rel. Maria Rosaria Sodano.

Fallimento – Istanza e decreto di fissazione di udienza – Notifica tramite PEC non andata a buon fine – Notifica presso la sede sociale – Accesso alla medesima – Modalità obbligatoria – Deposito nella casa comunale – Possibilità solo residua.

La notifica al debitore del ricorso che ne richiede il fallimento e del decreto di fissazione di udienza deve, ai sensi dell’art. 15, comma terzo, L.F., nel testo modificato dal decreto n. 169/2007, aver luogo, tutte le volte in cui non sia andata a buon fine quella a mezzo PEC a cura della cancelleria, nella sede legale, nelle forme previste dall’art. 136 e seguenti c.p.c.,  ossia previa ricerca della sede sociale ed accesso alla medesima. Solo nell’ipotesi in cui nella sede non sia stato trovato nessuno, la norma di cui al predetto art. 15 L.F. consente la notifica mediante deposito dell’atto presso la casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese (nello specifico, la Corte, in accoglimento di un reclamo ex art. 18 L.F., ha dichiarato nulla la sentenza dichiarativa del fallimento di una S.r.l. per non avere l’ufficiale giudiziario compiuto ricerche prima del deposito dell’istanza nella casa comunale, circostanza questa risultante dal contenuto della sua stessa relazione di notifica). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Corte%20Appello%204425.2016.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: