Corte di Cassazione (12346/2017) – Giudizio di approvazione del rendiconto del curatore: necessità di specificazione delle contestazioni mosse.

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Data di riferimento: 
17/05/2017

Corte di Cassazione, Sesta Sez. - I civ., 17 maggio 2017 n. 12346 - Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Massimo Ferro.

Fallimento – Rendiconto del curatore –  Giudice - Mancata approvazione - Contestazioni –  Presupposti necessari -  Ragioni dell’impugnazione - Specificità – Pregiudizio almeno potenziale –- Curatore - Garanzia del diritto di difesa

Le contestazioni mosse nei confronti del rendiconto del curatore in sede di giudizio ex art. 116 L.F., non possono consistere in astratte enunciazioni e devono risultare concrete e specifiche, nel senso che devono puntualizzare le vicende e i comportamenti imputati al curatore, nonché le conseguenze, anche solo potenzialmente dannose che ne siano derivate, e ciò per consentire allo stesso curatore di individuare la materia del contendere e di esplicare in modo efficace il suo diritto di difesa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2012346.2017.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: