Tribunale di Milano – Azione revocatoria fallimentare e mancanza di interesse ad agire del curatore qualora le somme revocande debbano poi essere restituite in sede di riparto.

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Data di riferimento: 
26/05/2017

Tribunale di Milano, 26 Maggio 2017. Est. Filippo D'Aquino.

Azione revocatoria fallimentare – Difetto di interesse ad agire del curatore.

Nell’ipotesi in cui le somme che si vorrebbero revocate, dovrebbero poi essere nuovamente restituite in sede di riparto ai convenuti in revocatoria, il fallimento non avrebbe interesse ad agire in revocatoria. L’avvenuto deposito del progetto di ripartizione del fallimento nel quale si è proceduto a soddisfare creditori persino postergati ai convenuti in revocatoria, infatti, rende privo di interesse il fallimento attore dal proseguire nell'attuale azione revocatoria, perché appare evidente che i beneficiari dell’azione sarebbero gli stessi convenuti in revocatoria ciò a maggior motivo se il fallimento attore non ha provato l’avvenuta ammissione al passivo di ulteriori creditori poziori. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17521.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: