SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO - IL PRIVILEGIO DELLO STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO
Data di riferimento:
02/01/2008Lo svolgimento in forma associata della professione legale che, se svolta individualmente, avrebbe diritto al privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c., non da diritto al predetto privilegio in quanto mentre l'attività individuale é connaturata dall'assenza di quell'insieme di risorse personali e di beni strumentali che afferiscono all'associazione professionale, quest'ultima presenta invece il vantaggio di garantire ai suoi membri la collaborazione reciproca, la suddivisione dei rischi e degli oneri, la messa in comune del patrimonio, sia materiale che intellettuale, di modo che l'organismo collettivo appare sicuramente dotato di maggiore efficienza, stabilità, redditività.
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| sentenza Tribunale di Milano 23-2008.pdf | 1.57 MB |
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