Corte di Cassazione (13886/2017) Accertamento delle tardive e decorrenza del termine per l'impugnazione dalla comunicazione della dichiarazione di esecutività riguardante l'intero stato passivo, e non da comunicazioni che riguardino solo alcuni crediti.

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Data di riferimento: 
01/06/2017

Cassazione civile, sez. I, 01 Giugno 2017, n. 13886. Est. Loredana Nazzicone.

Fallimento – Accertamento del passivo – Domande tardive – Termine per l’impugnazione – Decorrenza.

In materia di fallimento, anche il procedimento di accertamento dello stato passivo riguardante le domande di insinuazione tardiva ai sensi dell’art. 101 l.fall., benché la loro trattazione sia frazionabile in più udienze, si conclude con il decreto di esecutività reso ex art. 96, ultimo comma, l.fall., unico e tipico provvedimento a contenuto precettivo, il cui termine per l'impugnazione decorre solo dalla sua comunicazione, mentre è inammissibile un’impugnazione del provvedimento di ammissione di singoli crediti perché in contrasto con l’esigenza di definizione unitaria di tutte le questioni concernenti lo stato passivo. (massima ufficiale)

[Nel caso specifico il giudice delegato aveva dichiarato esecutivo lo stato passivo, disponendo la comunicazione ai sensi dell’art. 97 l.f., anche se non aveva esaurito l’esame di tutte le domande tardive, avendo egli differito l’udienza per alcuni crediti.]

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17473.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: