Corte di Cassazione (32406/2017) – Reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale consistente in condotte poste in essere ad avvenuta approvazione ed omologazione del concordato.

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Data di riferimento: 
05/07/2017

Corte di Cassazione, Sez. I pen., 05 luglio 2017 n. 32406 – Pres. Francesco Maria Silvio Bonito, Rel. Raffaello Magi.

Concordato preventivo – Approvazione – Omologazione – Atti di dissipazione e distrazione successivamente commessi - Bancarotta fraudolenta patrimoniale – Integrazione – Utilizzo della procedura in frode ai creditori – Presupposto necessario.

Integrano il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale anche gli atti di distrazione o dissipazione del patrimonio commessi successivamente all’approvazione, da parte dei creditori, del concordato preventivo con continuità ed al provvedimento giudiziale di omologa, a condizione che il soggetto proponente abbia utilizzato la procedura concordataria in frode al ceto creditorio mediante una chiara e indiscutibile manipolazione della realtà aziendale, tale da falsare il giudizio dei creditori e orientarli in maniera presumibilmente diversa rispetto a quella che sarebbe conseguita ad una corretta rappresentazione della situazione aziendale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

[cfr. Corte di Cassazione, Sez. V pen., 29 novembre 2016 n. 50675 in questa rivista https://www.unijuris.it/cerca-tutto?w=50675%2F2016]

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Pen.%2032406.2017.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: