Tribunale di Alessandria – Fallimento del debitore assoggettato anteriormente ad espropriazione presso terzi: inefficacia del pagamento effettuato, in corso di procedura, dal terzo.

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Data di riferimento: 
02/03/2017

Tribunale di Alessandria, 02 marzo 2017 – Giud. Est. Enrica Bortolotto.

Debitore – Assoggettamento ad espropriazione presso terzi – Ordinanza di assegnazione  -  Successiva dichiarazione di fallimento - Debitor debitoris - Pagamento effettuato in corso di procedura – Inefficacia – Creditore assegnatario – Insinuazione al passivo - Necessità.

In caso di fallimento del debitore assoggettato ad espropriazione presso terzi, l’eventuale pagamento effettuato dal debitor debitoris a favore del creditore procedente successivamente alla dichiarazione di fallimento, anche se compiuto in esecuzione di un’ordinanza di assegnazione disposta anteriormente, risulta inefficace ai sensi dell’art. 44 L.F. in quanto l’apertura della procedura concorsuale priva il fallito, il cui debito non risulta estinto fino alla riscossione del credito da parte dell’assegnatario, del diritto di disporre del proprio patrimonio e di effettuare qualsiasi pagamento, onde risulta preclusa al creditore procedente anche la facoltà di avvalersi del pagamento del terzo. Ne consegue che il creditore, non potendo ricevere soddisfacimento nella procedura intrapresa, dovrà insinuare il proprio credito al passivo del fallimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17020.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: