Corte di Cassazione (2058/2023) – Giuridica inesistenza del provvedimento con cui il GD ex art. 25 comma 1 n.2 l.f. dichiara l’inefficacia di un ordine di bonifico il cui importo é stato accreditato sul conto corrente della società destinataria.

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Data di riferimento: 
24/01/2023

Cass., Sez. 1, 24 gennaio 2023, n. 2058, Pres. Cristiano, Est. Vella

Decreto ex art. 25 comma 1, n. 2) L. fall. – Pagamenti del fallito a terzi – Ordine del giudice delegato di acquisizione all’attivo – Abnormità dell’atto.

Il decreto del Giudice delegato dichiarativo dell’inefficacia di un ordine di bonifico, il cui importo sia già stato accreditato sul conto corrente della società destinataria, è giuridicamente inesistente, o “abnorme”, per carenza assoluta di potere, in quanto diretto all’acquisizione di somme in possesso di terzi che ne contestano la spettanza al fallimento; lo strumento di cui all’art. 25 L. fall. può essere adottato in luogo dell’azione in via ordinaria per la declaratoria di inefficacia del giroconto ex art. 44 L. fall. solo quando non sia contestata la spettanza al fallimento dei beni e delle attività di cui è disposta l’acquisizione, non potendo i provvedimenti del giudice delegato, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge fallimentare, incidere su diritti soggettivi dei terzi senza l’attivazione di un ordinario procedimento di cognizione. Massima Ufficiale

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-24-gennaio-2023-n-2058-pres-cristiano-est-vella

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28796.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: