Corte di Cassazione (35794/2023) Il pagamento del credito sorto nel corso del concordato non è atto di straordinaria amministrazione e come tale non necessita di autorizzazione ex art 167 L. fall. e non è colpito dalla sanzione dell’inefficacia.

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Data di riferimento: 
22/12/2023

Cassazione civile, sez. I, 22 Dicembre 2023, n. 35794. Pres. Cristiano. Est. Crolla.

Credito sorto nel corso della procedura di concordato - Funzionalità alla prosecuzione dell'attività d’impresa - Insindacabilità della valutazione di merito - Pagamento - Natura di ordinaria amministrazione - Inefficacia – Esclusione.

In materia di concordato preventivo, il pagamento di un credito sorto in costanza di procedura, non integrante l'ipotesi di un atto lesivo (ovvero diretto a frodare le ragioni dei creditori), che il giudice, con accertamento insindacabile in sede di legittimità, abbia ritenuto funzionale alla prosecuzione dell’attività di impresa costituente modalità esecutiva del concordato, è in sé atto di ordinaria amministrazione che non necessita di autorizzazione ex art 167 L. fall. e, non essendo colpito dalla sanzione dell’inefficacia, non è revocabile. Massima Ufficiale

https://www.ilcaso.it/sentenze/legittimita/30546/CrisiImpresa?Il-pagamento-del-credito-sorto-nel-corso-del-concordato-non-%C3%A8-atto-di-straordinaria-amministrazione

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-22-dicembre-2023-n-35794-pres-cristiano-est-crolla

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: