Tribunale di Napoli – Azione di inefficacia ex art 44 L.F. esperibile dal curatore a seguito di pagamento effettuato dal terzo pignorato dopo la dichiarazione di fallimento del debitore: proponibilità sia nei confronti del solvens che dell'accipiens.

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Data di riferimento: 
08/11/2022

Tribunale di Napoli, Sez. VII civ., 08 novembre 2022 – Giud. Edoardo Savarese.

Pignoramento presso terzi - Ordinanza di assegnazione – Successivo fallimento del debitore esecutato – Debitor debitoris – Pagamento del creditore in corso di procedura - Curatore  Azione di inefficacia ex art. 44 L.F. - Legittimazione passiva - Esperibilità sia nei confronti del solvens che dell'accipiens – Fondamento.

Con  riferimento alla procedura di espropriazione presso terzi intentata da un creditore nei confronti di un soggetto poi dichiarato fallito  e alla conseguente ordinanza di assegnazione pronunciata dal giudice a seguito dell'accoglimento di detta azione come disposta prima della dichiarazione di fallimento del debitore, è al momento in cui ha luogo il pagamento da parte del debitor debioris che deve farsi riferimento per decidere della sua inefficacia ex art. 44 L.F. in quanto risulta tale, per rispetto della par condicio creditorum, laddove effettuato dopo la dichiarazione di fallimento. La curatela fallimentare è in quel caso, pur essendo l'ordinanza di assegnazione anteriore al fallimento, legittimata ad agire per ottenere una pronuncia in tal senso e ciò sia nei confronti del creditore accipiens, ai sensi del primo comma di detto articolo, che del terzo solvens, ai sensi del secondo comma., ciò in quanto quel pagamento ha, dal punto di vista estintivo, tenuto conto in particolare del disposto dell'art. 2928 c.c., natura duale, assommando in sé sia i caratteri del pagamento effettuato (seppur a mezzo di un suo debitore, coattivamente delegato a tanto) dal fallito al creditore pignorante, sia del pagamento ricevuto dal fallito. Nel secondo caso, qualora il curatore agisca appunto nei confronti del debitor debitoris, questi (oltre a poter chiamare in causa l'accipiens) avrà la possibilità, una volta che abbia pagato il fallito,  di agire in ripetizione nei confronti del creditore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28860.pdf

[cfr. in questa rivista, in tema di inefficacia del pagamento eseguito a favore del creditore del fallito, dopo la dichiarazione di fallimento, da parte del terzo pignorato: Cassazione civile, Sez. I, 31 marzo 2011 n. 7508 https://www.unijuris.it/node/1624 e Cassazione civile, Sez. VI, 22 Gennaio 2016, n. 1227 https://www.unijuris.it/node/3529; in tema di legittimazione passiva in sede di azione di inefficacia: Corte di Cassazione, Sez. III civ., 20 marzo 2020, n. 7477 https://www.unijuris.it/node/5223 (ipotesi non completamente pertinente al caso di specie trattandosi di pagamento eseguito su disposizione e con provvista del fallito) ed, in particolare, Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 giugno 2020, n. 10867https://www.unijuris.it/node/5534].

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: